| Informativa ai sensi dell'art. 17 del Codice Deontologico Forense
“E' consentito all'avvocato dare informazioni sulla propria attività
professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del
decoro della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza.
L'informazione può essere data attraverso opuscoli, carta da lettera, rubriche
professionali e telefoniche, repertori, reti telematiche, anche a diffusione
internazionale. E' consentita l'indicazione nei rapporti con i terzi di propri
particolari rami di attività. E' consentita l'indicazione del nome di un
avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista
a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in
tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi”.
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